Whistleblowing - Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023

Cosa è il Whistleblowing

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti”, è il processo tramite il quale i dipendenti di un’azienda possono segnalare eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività in modo riservato e protetto da eventuali ritorsioni. La persona che segnala l’illecito è chiamata “Whistleblower” o, in italiano, “Segnalante”.

In quali casi si applica il whistleblowing

Il whistleblowing si applica esclusivamente a segnalazioni che hanno per oggetto comportamenti illeciti, quasi sempre anche con rilevanza penale, che riguardano in particolare:

  • corruzione, truffa o frode in danno dello stato, frode in commercio,

  • reati tributari, reati societari, riciclaggio,

  • infortuni sul lavoro, reati ambientali,

  • violazione di norme in tema di appalti pubblici, tutela del mercato e concorrenza, salute pubblica.

In quali casi NON si applica il whistleblowing

Non rientrano nella casistica del whistleblowing.

  • segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente (in questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne)

  • rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc. In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali)

Come si effettua la segnalazione

La segnalazione è effettuata attraverso l’accesso alla piattaforma protetta, istituita per la gestione delle segnalazioni e strutturata in modo da assicurare la riservatezza del segnalante, al seguente indirizzo:

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • l’identità del soggetto che effettua la segnalazione;

  • la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

  • le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

  • l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;

  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati e può chiedere anche di essere sentito oralmente dall’Organismo di Vigilanza.

 

Obbligo di buona fede del segnalante

Il segnalante, al fine di beneficiare delle tutele e della protezione offerte dalla legge,

  • deve effettuare la segnalazione in buona fede, riportando fatti e circostanze dei quali sia a conoscenza e, se richiesto, deve fornire informazioni, documenti e dati utili alla ricostruzione di quanto è accaduto.

  • se richiesto, deve collaborare con l’Organismo di Vigilanza della società, che è il soggetto indipendente incaricato di gestire le segnalazioni

Il segnalante può essere sanzionato nel caso in cui abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere o con l’intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

ATTENZIONE

Il Whistleblowing è previsto SOLO per la segnalazione

di FATTI ILLECITI che possono costituire reato:

Violazioni del Modello organizzativo e del D.Lgs. n. 231/2001

rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.)

In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Comportamenti in violazione del codice etico in danno alla Società

Violazione procedura di gara e altri affidamenti

Violazione procedura di selezione del personale

NON utilizzare la piattaforma Whistleblowing per segnalare ma i normali canali di comunicazione per le comunicazioni che riguardano:

segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente

In questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne.

rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.)

In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Per tutelare la tua riservatezza

NON usare il PC, il Tablet o il telefono aziendale

UTILIZZA SOLO PC, portatile, tablet o telefono PERSONALI

NON indicare numeri di telefono e indirizzi e-mail aziendali

INDICA un numero telefonico o una mail PRIVATI.

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